Al fine di evitare il rischio di disseminazione a mezzo delle api del batterio Erwinia amylovora (colpo di fuoco delle pomacee), nel periodo 15 marzo – 30 giugno 2020 gli alveari ubicati in tutta la regione, non più riconosciuta come “zona protetta” per Erwinia amylovora, potranno essere spostati in aree ufficialmente indenni solo se sottoposti a idonee misure di quarantena. Lo stabilisce la nuova determinazione del Servizio Fitosanitario regionale n. 2979 del 24 febbraio 2020.

Nel periodo soggetto a regolamentazione, lo spostamento degli alveari dal territorio regionale verso “zone protette” del territorio nazionale sarà consentito solo se gli alveari verranno preventivamente chiusi per 48 ore prima di essere collocati nella nuova postazione. Il periodo di quarantena potrà essere dimezzato a 24 ore nel caso l’alveare sia sottoposto, prima della chiusura, a un trattamento antivarroa a base di un farmaco veterinario autorizzato contenente acido ossalico.
Prima di effettuare lo spostamento, è necessario che gli apicoltori ne diano comunicazione al Servizio Veterinario della Unità Sanitaria Locale competente per il territorio ove ha sede l’apiario (il fac-simile di comunicazione è allegato alla determinazione) e documentino la misura di quarantena adottata utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio riportato in questa pagina.

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